Descrizione
Gli inquilini privati morosi, in possesso dei requisiti e nelle condizioni di seguito descritte, possono
presentare domanda per accedere al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli avvalendosi
della procedura a sportello adottata ai sensi delle nuove "Linee guida regionali in materia di
sostegno alla locazione", approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 26 del 24/01/2023.
Articolo 1 (Requisiti di accesso)
1. Possono partecipare all’Avviso coloro che si trovino nella condizione di morosità incolpevole intesa (ai
sensi del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, di istituzione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli
e del decreto attuativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2014, n. 202) come
la sopravvenuta impossibilità di provvedere al pagamento del canone locativo a seguito di perdita o
consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.
Per dimostrare la perdita della capacità reddituale, è necessario che il richiedente, ovvero uno dei
componenti del nucleo familiare, residente nell’alloggio, sia un lavoratore dipendente, autonomo o
precario colpito dagli effetti della crisi economica, con conseguente riduzione della capacità
reddituale, dovuta a titolo esemplificativo e non esaustivo a:
a) perdita del lavoro per licenziamento;
b) accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro;
c) cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
d) mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
e) malattia grave, infortunio o decesso di un componente il nucleo familiare, che abbia comportato
la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo;
f) necessità di impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e
assistenziali;
g) cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza
maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente.
h) altri motivi comprovanti la diminuzione della capacità reddituale connessa al peggioramento
della condizione economica generale, in particolare in riferimento a condizioni di precarietà
lavorativa, di separazione legale, ecc. Tale condizione deve essere confermata dai servizi sociali
del Comune.
2. Possono richiedere il contributo i cittadini residenti nel Comune di Baselice, che si trovino nella
condizione di cui al comma 1, in possesso dei seguenti requisiti:
a) con un reddito ISE non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività
lavorativa con un valore ISEE non superiore ad euro 26.000,00;
b) destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
c) titolari di un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, anche
tardivamente, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica, (sono esclusi gli
immobili appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9);
d) residenti da almeno un anno, nell’alloggio oggetto della procedura di rilascio;
e) in possesso di cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea oppure,
nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno ai sensi
del Testo Unico D.lgs. n. 286 del 25.07.1998 e ss.mm.ii.;
f) che non siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di
residenza di altro immobile fruibile ed adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare (tale
requisito deve essere posseduto da ciascun componente del nucleo familiare).
Articolo 2 (Presentazione della domanda)
1. Le domande di partecipazione al presente Avviso, corredate degli allegati obbligatori, dovranno
pervenire, entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2026, mediante una delle seguenti modalità:
• Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comune.baselice@asmepec.it .
• A mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Baselice, osservando gli orari di apertura al
pubblico reperibili sul sito istituzionale;
• Tramite raccomandata a/r indirizzata al Comune di Baselice; la raccomandata dovrà essere
spedita in busta chiusa recante l'esatta denominazione del mittente e la seguente dicitura: “Avviso
Pubblico per l’accesso al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli Annualità 2026”.
2. Il Comune procederà alla valutazione delle domande pervenute secondo l’ordine cronologico di
presentazione e saranno liquidate le domande di partecipazione complete della documentazione
richiesta per coloro che siano in possesso dei requisiti fino ad esaurimento dei fondi regionali. Ai fini
dell’erogazione del contributo sarà richiesta la documentazione relativa agli accordi con il proprietario
secondo la destinazione dei diversi contributi. Le domande prive della documentazione richiesta
saranno escluse.
Articolo 3 (Documentazione da produrre)
1. Alla domanda di partecipazione (Allegato A) regolarmente sottoscritta, dovrà essere obbligatoriamente
allegata, pena l'esclusione, la seguente documentazione:
a. contratto di locazione regolarmente registrato, anche se tardivamente;
b. attestazione ISE ed ISEE ordinario o corrente valida per il 2026;
c. copia del provvedimento di sfratto per morosità con citazione per la convalida ed eventuale
dichiarazione di impegno, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, a sottoscrivere un nuovo contratto di
locazione a canone concordato a seguito dello sfratto;
d. documentazione comprovante la perdita o la sensibile diminuzione della capacità reddituale, a
titolo esemplificativo:
- attestazione di licenziamento, di accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione
dell'orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria, straordinaria, mancato rinnovo di contratti a
termine o di lavoro atipici, attestazione di cessazione di attività libero, professionali o imprese
registrate;
- eventuale attestazione di malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo
familiare resa dal medico curante o dalla ASL di appartenenza;
- eventuale copia di sentenza di separazione legale;
e. dichiarazione del proprietario dell’immobile ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000 (Allegato B);
f. copia del documento di riconoscimento in corso di validità o copia del permesso di soggiorno per
cittadini non appartenenti all’UE (D.lgs. 286/98);
g. ogni ulteriore documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi.
Articolo 4 (Entità ed erogazione del contributo)
1. Il contributo non è cumulabile con la quota destinata all’affitto del c.d. reddito di cittadinanza.
Pertanto, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell’art 1 del DM 30 luglio 2021, i Comuni
successivamente alla erogazione dei contributi comunicano all’INPS la lista dei locatari che hanno
fruito del contributo ai fini della eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota
destinata all’affitto.
2. L’importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può
superare l’importo di euro 12.000,00.
I contributi sono destinati:
a) fino ad un massimo di € 8.000,00 a sanare la morosità incolpevole accertata dal comune, qualora
il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia
all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile. Il contributo potrà essere erogato
direttamente al proprietario che dimostri con idonea documentazione l’intervenuto accordo tra
le parti e l'estinzione del giudizio eventualmente in corso;
b) fino ad un massimo di € 6.000,00 a ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità
di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del
provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione
abitativa all'inquilino moroso incolpevole. Il contributo potrà essere erogato al proprietario
previa sua richiesta che attesti di volta in volta la perdurante occupazione dell'alloggio;
c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di
locazione;
d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto da sottoscrivere
a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile
di € 12.000,00.
3. I contributi di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 2 possono essere corrisposti in un'unica
soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. Il contributo potrà essere erogato
al proprietario dietro presentazione di idonea documentazione attestante la stipula del nuovo
contratto e, nel caso di sottoscrizione di un contratto per immobile diverso da quello
precedentemente occupato, ad avvenuto rilascio dell’immobile.
4. Per le finalità sopra elencate è necessaria apposita dichiarazione di volontà da parte del proprietario
dell’immobile, da effettuarsi ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000.
Articolo 5 (Obblighi del Comune)
1. Il Comune dovrà comunicare alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo e alla Regione -
Direzione Generale per il Governo del Territorio l’elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i
requisiti per l’accesso al contributo, per le valutazioni funzionali all’adozione delle misure di
graduazione programmata dell’intervento della forza pubblica nell’esecuzione dei provvedimenti di
sfratto.
2. L'attuazione dei controlli circa la veridicità dei dati forniti dai beneficiari dovrà avvenire, oltre che con
l'invio alla Guardia di Finanza competente per territorio degli elenchi degli stessi, anche avvalendosi
dei sistemi informativi/telematici da attivare con apposite convenzioni da stipulare con l'Agenzia
delle Entrate.
3. Qualora siano state rilevate falsità nelle dichiarazioni rese, il Comune provvede a dichiarare la
decadenza del soggetto dal contributo indebitamente ottenuto (art. 75, D.P.R. 445/2000)
provvedendo al recupero della somma erogata e alle dovute segnalazioni di cui all’articolo 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
Articolo 6 (Trattamento dati personali)
I dati personali e la documentazione allegata alla domanda, saranno trattati, esclusivamente, per le
operazioni relative al procedimento attivato con il presente avviso in conformità a quanto previsto dal
Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679.
Articolo 7 (Responsabile del Procedimento)
Ai sensi della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è ______
Articolo 8 (Disposizioni finali)
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si rimanda a quanto stabilito dalle nuove linee
guida regionali, approvate con D.G.R. 26 del 24/01/2023 pubblicata sul BURC n. 11 del 06/02/2023.